Legge 107/2015, la Buona Scuola, art.1, commi 78-94, Competenze del Dirigente scolastico
di Fabrizio Reberschegg
Da Professione Docente04 Settembre 2015 (2.1 MiB)
Non sono bastate tutte le battaglie sindacali portate avanti da un anno per modificare questa parte della legge che assume valenza fondamentale nel sistema di organizzazione immaginato dal governo nella scuola pubblica statale. Di fatto questo è il cuore delle scelte politiche sposate dal governo Renzi in merito alla cosiddetta “Buona Scuola”. Andiamo per ordine: si introduce dal 2016-17 l’organico dell’autonomia formato da organico di diritto e organico di potenziamento che vengono definiti partendo dal Piano triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi organizzativi e di gestione stabiliti dal Dirigente Scolastico ( il quale tiene conto degli enti locali , delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; nonché conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti» e approvato infine dal Consiglio di Istituto. Il Piano comprende anche la richiesta di organico da incardinare alla scuola, organico che sarà assegnato in concreto dall’Ufficio Scolastico Regionale.
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