Indennità di disoccupazione “Mini AspI”

Dal 1° Gennaio 2013 sostituirà l´assegno di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.
Fonte: http://www.gildains.it/

La legge di riforma del lavoro del 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero), ha disposto all´articolo 2, comma 69, lettera b), l´abrogazione dell´articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Conseguentemente per tutti i precari della scuola dal 1 gennaio 2013 non sarà più erogabile l´indennità di disoccupazione sia ordinaria sia con requisiti ridotti.

Al  riguardo l´INPS con il messaggio n. 20774 del 17 dicembre e la circolare n. 142 del 18 dicembre ha precisato che:

– per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l´art. 2, comma 24, della legge n. 92/2012 ha stabilito l´assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-AspI (Assicurazione Sociale per l´Impiego);

– la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell´indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-AspI;

– indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell´indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi);

– la prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l´anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente;

– la prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili;

– la liquidazione della prestazione in argomento avverrà in un´unica soluzione e non mensilmente;

– per i periodi di fruizione dell´indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” sono riconosciuti d´ufficio i contributi figurativi – pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni – che saranno collocati nell´anno di competenza (2012). Questi contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata;

– resta confermato il diritto all´assegno per il nucleo familiare;

– l´inoltro delle domande in via telematica tramite tutti i canali previsti (patronati, portale web INPS – servizi on line per il cittadino, contact center multicanale) e le procedure per l´acquisizione, l´istruttoria e il calcolo saranno disponibili dal 1 gennaio 2013.

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