La Cassazione torna a ribadire che il docente di scuola statale è un pubblico ufficiale

La Cassazione ha ribadito con chiarezza che l’insegnante di scuola statale, nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, una prima pronuncia giurisprudenziale che affermava un principio chiaro, che spesso sfugge persino agli stessi docenti ed all’amministrazione scolastica, era stato espresso dalla Suprema Corte già 22 anni fa.

Così si legge in una sentenza della Cassazione penale , sez. III, dell’11 febbraio 1992:
“La qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (…)”.

Nei giorni scorsi i giudici della Cassazione hanno annullato una sentenza del Giudice di Pace di Cecina (Livorno), riguardante una donna accusata di ingiuria ai danni di una docente di sua figlia, ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore Generale di Firenze, precisando che il processo è di competenza del Tribunale in quanto la fattispecie rientra nell’ipotesi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Cassazione con riferimento allo status di pubblico ufficiale del docente della scuola statale, nella decisione che riguarda l’episodio avvenuto a Rosignano Solvay (Livorno), precisa anche che: “(…)l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”.*

Salvatore Pizzo Coordinatore Gilda Unams – Parma

http://www.corrierediaversaegiugliano.it/component/content/article/1-notizie/21874