Udine: sentenza esemplare del TAR che boccia allievo e genitori

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Quella bocciatura non era proprio andata giù ai genitori di un allievo che ha frequentato lo scorso anno un liceo scientifico cittadino. Nonostante l’andamento scolastico tutt’altro che roseo, come attestato dai documenti agli atti e confermato dai giudici del TAR del Friuli – Venezia Giulia, i genitori sono parsi fin da subito agguerriti contro la scuola e l’intero Consiglio di Classe (ricordo che la responsabilità è in solido e quindi anche i docenti che non giudicano negativo il profitto degli studenti rispondono della bocciatura).
La sentenza appare esemplare perchè non solo dà ragione ai docenti ma, in un certo senso, bacchetta i genitori. Secondo il parere dei giudici – Umberto Zuballi, Enzo Di Sciascio e Manuela Sinigoi – si è rivelato «pretestuoso il tentativo della famiglia ricorrente di mettere in discussione l’attendibilità e la veridicità dei voti indicati nel tabellone, peraltro sottoscritto da tutti i docenti secondo la tempistica indicata nel verbale, tanto da poter essere considerato parte integrante e sostanziale del verbale stesso, o nella pagella sostitutiva dell’originale inviata alla famiglia».

Nella sentenza l’operato della scuola è giudicato inappuntabile: «È incontestabile, infatti, che il minore, in particolare nel secondo quadrimestre, ha avuto un rendimento scolasticoinsufficiente in plurime discipline e di un tanto sono stati notiziati i suoi genitori – scrivono i giudici del Tar -. Nelle verifiche di matematica, fisica, latino e scienze ha conseguito, pressochè costantemente, voti insufficienti o gravemente insufficienti, non ha dimostrato particolare interesse a recuperare l’insufficienza in matematica riportata nel primo quadrimestre, in una materia caratterizzante lo specifico corso di studi seguito. Anche perchè è documentato che il giovane si è prenotato per dieci incontri da un’ora ciascuno con vari docenti e si è presentato soltanto a tre incontri, senza preoccuparsi di avvisare che sarebbe stato assente».

Una lezione extra, insomma, da parte dei giudici allo studente che forse aveva sperato di risparmiarsi la bocciatura. Il suo comportamento infatti è stato giudicato «di disinteresse per la scuola e ciò che essa rappresenta: altra lettura non pare possibile offrire della mancata consegna della relazione sull’esperimento di laboratorio svolto durante le lezioni di fisica, di un tentativo di copiare il compito di scienze e, ancora una volta, della mancata frequenza alle lezioni di recupero di matematica per le quali si era prenotato».

«Desta perplessità che i ricorrenti manifestino stupore di fronte al giudizio conclusivo emesso nei confronti del loro figliuolo – scrivono Zuballi, Di Sciascio e Sinigoi -, visto che il suo andamento «sarebbe dovuto essere loro ben noto, altro non fosse per il dovere gravante sui genitori di dare assistenza morale ai propri figli, nel cui ambito pare possa trovare spazio anche il dovere di vigilare costantemente sul loro comportamento e andamento scolastico, al fine di apprestare, in caso di necessità, tempestivi e idonei interventi correttivi o di sostegno».

Alla fine il TAR ha condannato la famiglia del ragazzo al pagamento di 2mila euro per le spese sostenute dalla scuola per far fronte al ricorso, fin da subito ritenuto infondato e ingiusto.

Insomma, non è che i docenti abbiano sempre ragione, ma la maggior parte delle volte sì.Specie se lavorano seriamente e si assumono la responsabilità delle proprie decisioni.
(in http://laprofonline.wordpress.com/)

Stralcio della Sentenza
Le plurime e costanti insufficienze riportate dall’allievo, in particolare durante il II
quadrimestre, negli insegnamenti rispetto ai quali il Consiglio di classe ha
deliberato l’assegnazione di un voto negativo costituiscono, infatti, eloquente e
sufficiente chiave di lettura della motivazione censurata col motivo in esame, senza
necessità, quindi, per il Consiglio di classe di formulare ulteriori valutazioni o
profili dell’alunno. Desta, peraltro, perplessità che i ricorrenti manifestino stupore
di fronte al giudizio conclusivo emesso nei confronti del loro figliuolo e che
considerino la motivazione stereotipata, dato che i voti negativi, costantemente
riportati dal medesimo, così come il suo ”atteggiamento” nei confronti della vita
scolastica e degli impegni ad essa connessi avrebbero dovuto essere loro ben noti,
altro non fosse per il dovere gravante sui genitori di dare assistenza morale ai
propri figli, nel cui ambito pare possa trovare spazio anche il dovere di vigilare
costantemente sul loro comportamento e andamento scolastico, al fine di
apprestare – occorrendo – tempestivi ed idonei interventi correttivi e/o di
sostegno.

ALLEGATI

03 Marzo 2014 (3.9 MiB, 1488 downloads)