TFA: il decreto sullo svolgimento delle prove

Il test preliminare sarà costituito da 60 domande a risposta chiusa e durerà 120 minuti
Fonte: http://www.gildains.it/

Con decreto n. 487 del 20 giugno 2014 il Miur stabilisce i criteri per lo svolgimento delle prove di accesso al TFA II ciclo per l´a.a. 2014/15.

Il test preliminare, che avrà lo stesso contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione, è costituito da 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di risposta, una sola delle quali è corretta. Nello specifico, il test consta di:

– cinquanta domande destinate a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso;

– dieci domande per verificare il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell´ambito della competenza dell´italiano.
Il test preliminare ha la durata di centoventi minuti. La risposta corretta vale 0.5 punti, la mancata o errata risposta 0 punti, senza penalizzazioni. La prova si intende superata al raggiungimento di 21/30.

Con riferimento agli accorpamenti di cui al dm 312/2014 (25A/28A, 29A/30A, 31A/32A, 43A/50A, 45A/46/A e relativi sottocodici), il test è suddiviso in due parti:

a) la prima parte, che ha una durata pari a 100 minuti, è costituita, per ciascuno degli accorpamenti, da 40 quesiti diretti ad accertare la conoscenza degli aspetti fondamentali e comuni delle discipline accorpate e da 10 quesiti diretti ad accertare il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell´ambito della competenza dell´italiano;

b) la seconda parte, che ha una durata pari a 20 minuti, è costituita da 10 quesiti diretti ad accertare le conoscenze disciplinari specifiche di ciascuna delle classi di concorso ricomprese nell´accorpamento, alle cui prove i candidati hanno chiesto di partecipare.
La votazione attribuita al test preliminare relativo a ciascuna classe di concorso è costituita dalla somma dei punteggi conseguiti nella prima e nella seconda parte della prova medesima.

Nel caso di 25A e 28A (ambito disciplinare 1) i candidati svolgono la prima parte comune all´accorpamento secondo quanto previsto dalla lettera a), e una seconda parte comune all´ambito disciplinare 1 secondo quanto disposto dalla lettera b), fermo restando la facoltà di sottoporsi, ove iscritti, alle prove relative ad altre classi di concorso inserite nell´accorpamento.

Per gli ambiti disciplinari 2, 3, 4 e 5 (classi 29A/30A, 31A/32A, 43A/50A, 45A/46A) gli atenei predispongono prove di accesso scritte e orali comuni per ciascuno degli ambiti disciplinari e strutturano percorsi in modo da garantire sia la comune acquisizione delle competenze didattiche disciplinari e sia lo svolgimento di periodi di tirocinio nelle scuole secondarie di I e di II grado.

Non sono previste batterie di esercitazione nè una banca dati pubblica dei test preliminari. I test preliminari con l´indicazione delle risposte corrette sono pubblicati, in data successiva all´espletamento delle prove, sul sito del Cineca.