La salute perde diritti

Circolare n. 2 febbraio 2014
di Gina Spadaccino

05 Maggio 2014 (3.9 MiB, 1600 downloads)

La circolare n. 2 del 4 febbraio 2014 detta alcune disposizioni operative ai datori di lavoro pubblici finalizzati all’ interpretazione da fornire all’art. 55 septies, comma 5 ter, del D.L.vo n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 101/2013 poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013.

L’attuale co. 5ter dell’ art. 55 septies dispone che: ”Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’ espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”

Era una circolare che le scuole aspettavano perchè c’erano alcuni dubbi interpretativi da risolvere: i dubbi riguardavano l’assenza per ”malattia” che viene giustificata con un ”permesso”.
La nuova circolare della Funzione Pubblica … interpreta e dice che il dipendente pubblico in caso di assenza dal servizio per visite, terapie, esami diagnostici o prestazioni specialistiche, è tenuto ad usufruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la previsione dei CCNL. Soltanto se queste assenze sono accompagnate da una incapacità lavorativa, trovano applicazione le disposizioni che regolamentano l’assenza per malattia.

Quindi, per il personale della scuola:
– per poter effettuare una visita specialistica occorre richiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL ) o permessi orari (art. 16);
– nel solo caso di concomitanza tra la visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. In questo caso l’ assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia e l’eventuale assenza al domicilio constata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del docente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria, salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa. Possibile tuttavia documentare l’attestazione di presenza anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Osservazioni: e i docenti precari, che non hanno permessi personali retribuiti? Se i permessi orari non possono essere fruiti?
E se un docente finisce i suoi giorni di permessi personali? Va dal medico curante, dicendo che ha un forte dolore ai denti. Il medico attesta la sua incapacità, scrivendo che ha bisogno dello specialista, e solo dopo il docente effettua la visita? Perchè non può scegliere lui di essere assente per malattia, se paga anche la trattenuta?

ALLEGATI