Assunzioni su posti di sostegno. Chiarimenti dal Miur

Precisazioni su rinunce e anno di prova
Fonte: http://www.gildains.it/

Facendo seguito alla nota 362 del 6 febbraio scorso, con cui sono state fornite istruzioni per le operazioni di assunzioni su posti di sostegno, il Miur, con nota prot. n. 1441 di data odierna, chiarisce che:

– esclusivamente per l´anno in corso, la rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno non comporta il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento, né da quella del concorso ordinario;

– i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali riservati di cui al DM 21/2005 sono obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno;

– per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l´anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota n. 3699/2008: “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell´insegnamento di materie affini…..

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