Mobbing: amministrazione condannata a 25.000 euro di spese

di Tommaso De Grandis
http://www.gildaprofessionedocente.it/news/dettaglio.php?id=307

La sentenza nr.7282 del 30.05.2013 del Tribunale di Bari, non appellata dalla soccombente amministrazione, è una cd. sentenza di scuola poichè tra una prof.ssa e il dirigente di un istituto alberghiero di Bari è, come si suole dire, successo di tutto.
Tutti giudizi incardinati dalla professoressa nei confronti dell’amministrazione hanno costretto, infine, la stessa a chiedere un risarcimento di danni per mobbing a fronte di diverse cause dove il citato dirigente è stato sempre condannato in diversi ordini e gradi di giudizio.

In sintesi il dirigente è stato condannato dal GIP di Bari per il reato di omissione di atti d’ufficio per avere violato la norma di legge in materia delle prescrizioni della legge antifumo nei luoghi pubblici; è stato condannato dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, per reato di ingiuria per avere propalato, in collegio dei docenti, nei confronti della docente la seguente frase: ”Cazzo sto povero preside non può scegliersi i collaboratori che vuole” ed alla rimostranza della professoressa alla suddetta frase ha risposto ”Fottiti”; è stato condannato dall’Autorità Garante della Privacy per avere informato il collegio dei docenti che, a seguito delle iniziative giudiziarie della professoressa, non poteva erogare il fondo d’istituto; è stato condannato dal Tar di Bari all’esibizione dei documenti richiesti dalla professoressa; è stato condannato dalla Corte di Appello di Bari per avere sanzionato la professoressa rea di aver fatto notare l’illegittimità dell’acquisto degli orologi marcatempo per verificare la presenza a scuola dei docenti, orologi peraltro mai entrati in funzione; è stata assolta dal Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, per insussistenza dei fatti denunciati nelle procedure di trasferimento per incompatibilità ambientale e di licenziamento per insufficiente rendimento attivate dall’Ufficio scolastico regionale di Bari.

Fra le motivazioni della sentenza si richiama quella più significativa la quale ha chiarito che sebbene siano state acclarate, anche in seguito a diverse ispezioni scolastiche, difficoltà di rapporti tra la dirigenza e la docente ”… è altrettanto vero che, a fronte di tali oggettive difficoltà, la professionalità di chi è investito di funzioni dirigenziali risiede proprio nella capacità di gestire tali situazioni con sereno distacco e con l’uso degli strumenti apprestati dall’ordinamento per il corretto esercizio delle mansioni direttive e gerarchiche del dirigente, evitando il personale coinvolgimento emozionale che si traduca nell’offesa dell’altrui dignità personale e professionale. Di contro, nella fattispecie sottoposta all’odierno vaglio, è evidente che detta linea di confine è stata ampiamente oltrepassata, nella misura in cui -a fronte di una situazione di particolare difficoltà, da una parte del dirigente, nella gestione del rapporto professionale con la parte ricorrente- il comportamento del primo si è tradotto nelle sistematica denigrazione della personalità umana, morale e professionale della seconda.

E’ doveroso ricordare che nel corso della causa la professoressa ha trovato la disponibilità e la solidarietà della comunità scolastica tra cui studenti, famiglie, qualche collega e il sindacato della Gilda di Bari che hanno anche testimoniato in giudizio per la faticosissima affermazione dei valori della dignità personale e professionale della docente.

Il Giudice ha riconosciuto alla docente €.17.000 a titolo di risarcimento di danno biologico, €. 4.250 a titolo di risarcimento di danno morale oltre a interessi e svalutazione nonchè il pagamento a carico dell’amministrazione soccombente delle spese delle consulenze mediche e delle spese legali pari a €.3000.
La procedura di responsabilità contabile del dirigente sarà attivata all’esito del pagamento delle suddette somme.
(Ufficio legale FGU)

ALLEGATI

03 Marzo 2014 (3.9 MiB, 1488 downloads)