Precari in Corte di Giustizia. Conclusioni dell’avvocato generale Szpunar

Ufficio legale FGU. Buone nuove dall’Europa
di Tommaso De Grandis

09 Settembre 2014 (3.3 MiB, 1168 downloads)

L ’Avvocato generale polacco Szpunar ha depositato in data 17 luglio 2014 le conclusioni scritte delle cause pregiudiziali riunite sollevate sia dal Tribunale di Napoli (Est. Coppola) C-22/13 Mascolo, C-61/13 Forni, C-62/13 Racca, C-63/13 Russo contro Miur (le prime tre) e Comune di Napoli (la quarta) sia dalla Corte costituzionale C-418/13 Napolitano ed altri. Le cause riunite sono state discusse in Corte di giustizia all’udienza del 27 marzo 2014, con osservazioni orali (e scritte) presentate anche dalla Federazione GILDA-UNAMS, intervenuta ai sensi dell’art.64 d.lgs. n.165/2001 nel giudizio principale Racca davanti al Tribunale di Napoli.

Queste le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar alla Corte di risposta alle menzionate questioni pregiudiziali: «Una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, che, da una parte, autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l’obiettivo perseguito e necessario a tal fine, e, dall’altra, non prevede alcuna misura per prevenire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Tuttavia, è ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che spetterà valutare se ricorrano tali circostanze nell’ambito dei procedimenti principali.».

Secondo l’avv. Szpunar, quindi, lo Stato italiano ha illegittimamente utilizzato i supplenti scolastici per soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli e non temporanei di personale, prassi più volte censurata perché priva di “ragioni oggettive” nella giurisprudenza comunitaria, dalla sentenza Adeneler alla sentenza Kücük, con specifica censura della contraria interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.10127/2012 , la quale, si ricorda, ha incredibilmente denegato sia la stabilizzazione dei precari, sia (addirittura) il risarcimento del danno, così chiarendo che lo Stato italiano non ha alcuna misura dissuasiva volta ad evitare l’abuso dei contratti a termine.

Difatti la menzionata sentenza della Corte di Cassazione è stata un boomerang per lo Stato italiano poiché ha convinto l’avvocato Szpunar (punto 83 e nota 43), che in Italia non vi sono misure anto-abusive avendo escluso anche il risarcimento dei danni, pur essendo in presenza di contratti a termine tutti legittimamente stipulati ed in contrasto tra la direttiva 1999/70/CE e la normativa interna.

Secondo l’avvocato polacco, dunque, la questione va risolta dai Giudici del rinvio, che, in caso di sentenza favorevole, dovranno dichiarare illegittime, sul piano costituzionale, tutte le disposizioni che impediscono la tutela effettiva già riconosciuta dall’ordinamento interno (in risposta ai quesiti della Corte costituzionale) oppure disapplicandole o non applicandole (in risposta ai quesiti del Tribunale di Napoli).
Questo sindacato provvederà a dare, in tempo reale, istruzioni operative all’esito della sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia europea che si prevede tra i mesi di settembre e ottobre.

ALLEGATI

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