La nostra proposta per la contrattazione di istituto

Votare è bene. Votare Gilda-Unams è meglio, se si ritiene che uno dei problemi di fondo di ogni contrattazione sia stabilire quanto spetta del FIS al personale docente e quanto al personale ata di Redazione

02 Marzo 2015 (703.5 KiB, 1283 downloads)

1. Prima di stabilire i criteri è necessario scorporare dal fondo dell’Istituzione scolastica tutti i compensi per i collaboratori del dirigente e le figure di natura organizzativa di delega dirigenziale (responsabili di sede o di plesso). Queste figure infatti NON SONO ESPRESSIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA MA ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE LEGATE ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA.
Le funzioni e mansioni dei collaboratori del dirigente e dei responsabili di sede o plesso hanno valenza per tutta l’organizzazione scolastica e per tutto il personale.

Inoltre: nella medesima sede non possono coesistere due funzioni analoghe in capo a più soggetti, per cui nella sede di servizio del collaboratore del dirigente la funzione di responsabile di sede deve essere svolta dallo stesso collaboratore e NON da un’altra figura di responsabile. Sono ugualmente da scorporare i compensi previsti per l’indennità del DSGA come da CCNL.

2. Dopo aver scorporato le quote per i collaboratori del dirigente e i responsabili di sede o plesso, le risorse devono essere ripartite in proporzione al numero di addetti tra personale docente e personale ATA IN ORGANICO DI FATTO. Senza entrare in tecnicismi esasperati ricordiamo che il metodo della ripartizione proporzionale tra addetti è in ogni caso favorevole al personale ata, perché la paga oraria dei docenti è superiore di quella degli ata, compresi i compensi per le ore accessorie e di straordinario.

STABILIRE I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL FIS
Dopo aver fatto applicare il principio dello scorporo dei compensi dei collaboratori del dirigente, dei responsabili di sede o plesso e del DSGA, prima della definizione delle quote da distribuire al personale docente e al personale ATA è necessario stabilire in contrattazione:
– La quota massima spettante alle funzioni di collaboratore del dirigente e responsabile di plesso o sede.
– Il compenso massimo del singolo lavoratore anche in presenza di funzioni plurime (progetti, commissioni, coordinatore, ecc..).
– Le quote da attribuire alle figure previste nell’organigramma di istituto (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili di laboratori, ecc.). FGU-Gilda reputa che la funzione dei coordinatore di classe, soprattutto in presenza di deleghe di mansioni di competenza del dirigente, debba essere valorizzata adeguatamente nel FIS. Ricordiamo che tali attività accessorie sono considerate essenziali da tutti i dirigenti. Ricordiamo che tali attività, non previste dal CCNL, sono sempre volontarie.
– La legge prevede che l’organo collegiale esprime attraverso la decisione del suo presidente, seduta per seduta, la funzione di verbalizzatore con la possibilità di turnazione tra i componenti. Se ciò non avviene e viene nominato unilateralmente dal dirigente scolastico un unico soggetto, tale attività deve essere identificata come lavoro accessorio e riconoscibile in sede FIS.
Le attività di progetto devono essere stimate con apposite schede analitiche in cui sia evidenziato l’importo previsto comprensivo anche degli oneri a carico del personale ATA. Tali schede devono essere messe a disposizione delle RSU e di tutti i lavoratori.
Le proposte politiche della Gilda- UNAMS troveranno concretezza in sede di contrattazione e le nostre RSU saranno adeguatamente supportate per ottenere il massimo dei risultati coerenti con le posizioni espresse dall’associazione fin dalla sua nascita.
Come è noto i Dirigenti Scolastici hanno rafforzato il loro ruolo di manager e “datori di lavoro” con l’introduzione del D.lgs. 150/2009 (Brunetta) che ha modificato parzialmente il D.lgs.165/2001. La stessa proposta della buona scuola del governo Renzi sembra purtroppo insistere sul rafforzamento dei poteri della dirigenza scolastica. Ciononostante va sempre ribadito in ambito di contrattazione il dispositivo previsto dall’art. 25 del D.lgs. 165/2001, comma 2 che riportiamo in estratto: “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane”.
In questo senso il dirigente può organizzare gli “uffici” e le “risorse umane” applicando le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto che hanno il potere di definire atti di indirizzo circa il POF (deliberato dal Collegio de Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto) e gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di Istituto.

ALLEGATI

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