Chiamata diretta e mobilità: il cuore della legge 107

Legge 107/2015, la Buona Scuola, art.1, commi 78-94, Competenze del Dirigente scolastico
 di Fabrizio Reberschegg
Da Professione Docente 

04 Settembre 2015 (2.1 MiB)

Non sono bastate tutte le battaglie sindacali portate avanti da un anno per modificare questa parte della legge che assume valenza fondamentale nel sistema di organizzazione immaginato dal governo nella scuola pubblica statale. Di fatto questo è il cuore delle scelte politiche sposate dal governo Renzi in merito alla cosiddetta “Buona Scuola”. Andiamo per ordine: si introduce dal 2016-17 l’organico dell’autonomia formato da organico di diritto e organico di potenziamento che vengono definiti partendo dal Piano triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi organizzativi e di gestione stabiliti dal Dirigente Scolastico ( il quale tiene conto degli enti locali , delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; nonché conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti» e approvato infine dal Consiglio di Istituto. Il Piano comprende anche la richiesta di organico da incardinare alla scuola, organico che sarà assegnato in concreto dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Scompare poi la tradizionale ripartizione degli organici e delle scuole per provincia: dall’a.s. 2016-17 i ruoli del personale docente diventano regionali articolati in ambiti territoriali (ancora da definire, ma che investiranno territori più limitati rispetto alla provincia o alla città metropolitana o che saranno identificati in reti di scuole). Attenzione: i docenti già inseriti nell’organico della singola istituzione scolastica al 2014-15 resteranno nell’organico dell’autonomia della scuola. I docenti neoassunti nella fase 0 (copertura cattedre su turn over) ,dopo aver superato l’anno di prova, saranno incardinati nell’organico della scuola sede definitiva. Per assunti della l fase a), la situazione è ancora incerta , essendo ancora chiamati su organico di diritto, mentre sicuramente i docenti assunti sull’organico di potenziamento dopo il 15 settembre 2015 nelle fasi b) e c) vanno su ambito territoriale e diventeranno, almeno in prima battuta, i jolly per la copertura delle cattedre di fatto. Una sorta di dotazione organica aggiuntiva che poco avrà a che fare con il potenziamento delle discipline e delle aree previste nel comma 7 della legge (Clil, cittadinanza attiva, discipline motorie, arte, competenze digitali, ecc,ecc,).

Ma, la vera novità che interessa tutti è che dall’anno scolastico 2016-17 tutta la mobilità territoriale (trasferimenti, assegnazioni, utilizzi, se esisteranno ancora..) verrà fatta non più su scuole, ma su ambiti. Presumiamo che, visti i tempi stabiliti per la creazione degli ambiti territoriali (giugno 2016), la mobilità su ambiti parta dal 2017-18. Tale fase interesserà anche i soprannumerari benché in questo momento sia difficile capire come verranno identificati nell’organico dell’autonomia (le graduatorie interne esisteranno ancora? Solo per chi è nell’organico di diritto? O anche per chi è stato chiamato nell’organico di potenziamento?).

Qui entra in gioco il megadirigente. Il Dirigente scolastico, sulla base delle esigenze del POF e sulla base dei curricoli dei docenti già inseriti nell’ambito e che chiedono di essere assegnati per mobilità (perciò da subito anche per la scelta della sede per i neoassunti nell’organico di potenziamento) ad una determinata scuola, sceglie i docenti “migliori” e più congrui con gli indirizzi organizzativi e didattici della scuola. E’ previsto inoltre, fatto gravissimo, che il dirigente possa utilizzare docenti non in possesso di abilitazione specifica “purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina”, se mancano docenti abilitati nelle specifiche classi di concorso nell’ambito territoriale. Per coloro che sono ritenuti non adeguati c’è il rischio fondato di essere reindirizzati verso le scuole meno “gradite”. In questa maniera si creeranno di fatto scuole di seria A, B, C, ecc. con il rischio di costituire vere e proprie scuole per ceto sociale o, peggio ancora, di tendenza ideologica.

Il sistema è estremamente farraginoso e dà ai dirigenti inaccettabili poteri discrezionali. Il pericolo, non troppo distante dalla realtà, è che prevalgano nei dirigenti considerazioni personalistiche, clientelari, di mera scelta del docente più disponibile, meno problematico e meno sindacalizzato. Si tratta di una privatizzazione del rapporto di lavoro con incardinamento nell’organico dell’autonomia di durata triennale, automaticamente rinnovabile se non vengono modificati gli indirizzi del POF. E’ un passo decisivo verso la completa aziendalizzazione della scuola con a capo un “datore di lavoro” identificato come tale per legge liberato dai principi di imparzialità che dovrebbero informare tutta l’attività della pubblica amministrazione.
Ciò significa che potranno avere più probabilità di essere chiamati per mobilità coloro che accettano condizioni lavorative che poco hanno a che fare con la libertà di insegnamento tutelata dalla Costituzione, Chi non presenta un curriculum nel quale sono evidenziate tutte le precondizioni professionali previste dal POF e applicate discrezionalmente dal dirigente rischia di rimanere escluso dalla chiamata diretta e di permanere nei gironi danteschi degli ambiti con assegnazioni d’ufficio alle scuole più scomode e con contesti sociali maggiormente problematici.

Anche per questo la Gilda degli Insegnanti chiama ancora alla mobilitazione i docenti nell’anno scolastico 2015-16 e si impegna a perseguire tutte le azioni legittime per eliminare il principio assurdo della chiamata diretta del dirigente scolastico, a cominciare dalla richiesta dell’apertura immediata del tavolo di contrattazione sulla mobilità che deve stabilire le regole nazionali per applicare la legge in merito ai trasferimenti. La contrattazione rimane ancora, per legge, centrale nella determinazione dei principi e delle regole che devono essere applicate in ogni fase della mobilità. Su questo saremo irremovibili.
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Dirigenza e merito.
Ovvero quando il decisore è il classico esempio dell’assenza del merito

La legge 107/2015, mettendo al centro il dirigente-deus ex machina, rappresenta l’esempio classico dell’ipocrisia italica sui temi della meritocrazia. Si vedano i commi dall’86 al 94 della legge. Si danno più soldi ai dirigenti e contestualmente si fa una grande sanatoria per tutti i concorsi da dirigente che dovevano essere annullati e pertanto rifatti. I casi del concorso della Sicilia e della Toscana sono i più eclatanti. In concreto troveremo nel futuro nelle scuole docenti che, facendo il solito corso riparatore, diventeranno dirigenti onnipotenti delle scuole. Sulla valutazione dei dirigenti nulla cambia. Vale ancora l’art.25 del D.Lgs. 165/2009 che prevede un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa. Di fatto una valutazione assolutamente autoreferenziale. Negli ultimi anni i dirigenti colpiti da sanzioni sono solo coloro che hanno compiuto reati o gravi illeciti amministrativi. Per gli altri: todos caballeros. Una vera VERGOGNA.
Per questo la Gilda degli Insegnanti continuerà a chiedere alla politica che sia riconosciuta la figura del preside elettivo responsabile della didattica e della sua organizzazione, preside eletto dal Collegio dei Docenti sulla base di un progetto didattico condiviso e sostenuto dalla scuola.

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