Abilitazioni conseguite in Spagna

Suggerisco di tenere nella massima considerazione questa nota che fa chiarezza in merito alle abilitazioni spagnole la cui validità viene contrabbandata per l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati, onde rendere consapevoli tutti gli interessati dell’inutilità del ciarpame che munge cospicue risorse fra coloro che pensano di conseguire in modo alternativo e sbrigativo la tanto sospirata abilitazione all’insegnamento.
Non è escluso, infine, che una sua diffusione capillare contribuisca a scoraggiare il riconoscimento dei titoli di cui sopra da parte di quegli Uffici Territoriali ben disposti a “dimenticare” questa nota incontrovertibile.
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Il riconoscimento delle qualifiche professionali, com’è noto, è disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva
2005/36/CE.

Il citato decreto legislativo disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. m) del citato D.lgs. n. 206/2007, per “Stato membro d’origine” si intende lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione europea
ha acquisito le proprie qualifiche professionali.

I riconoscimenti della professione di docente, disciplinati dalle sopra citate normative, non sono coperti dal regime del “riconoscimento automatico” ma da
quello del “Sistema Generale”, che prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri
coinvolti.

Premesso quanto sopra, si segnala che molte delle formazioni professionali di “Master de Profesorado”, con particolare riferimento alle formazioni professionali offerte in modalità e-learning da Università spagnole, realizzano il “practicum”, tirocinio esterno previsto dal percorso formativo spagnolo, interamente presso istituzioni scolastiche italiane statali o paritarie. Non solo, ma spesso, gli esami finali che dovrebbero, per normativa spagnola, svolgersi presso le Università spagnole coinvolte, sono effettuati in Italia.

E’ da evidenziare che questo Ministero non ha stipulato alcuna convenzione con il Ministero dell’Educazione spagnolo, o con le Università straniere o con altri Enti
che possano legittimare tirocini formativi svolti in Italia, considerato, peraltro, che il “Master de Profesorado” rappresenta un segmento terminale della formazione che ha
come finalità l’acquisizione della professione di docente in Spagna e non in Italia.

Si avvisa che le formazioni professionali di “Master de Profesorado” così non saranno prese in considerazione ai fini del riconoscimento della professione di docente.

La Scrivente riconosce ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36 le formazioni professionali di cui trattasi, se regolarmente conseguite, ma, non può acconsentire ad arbitrarietà come quelle sopra segnalate, che appaiono contraddittorie con i principi stabiliti sia dal Trattato dell’UE, sia dalla stessa direttiva comunitaria 2005/36.

La stessa normativa spagnola, peraltro, prevede che istituzioni educative, ovviamente spagnole, partecipanti alla realizzazione del Practicum hanno bisogno di essere riconosciute come centri della pratica , così come i tutor incaricati della direzione e supervisione degli studenti.

Per quanto sopra esposto, si invitano i dirigenti scolastici in indirizzo , a non sottoscrivere convenzioni o permettere, comunque, lo svolgimento di tirocini per il completamento di formazioni professionali appartenenti ad ordinamenti scolastici di altri Paesi.

Si pregano gli Uffici scolastici in indirizzo di curare il rispetto di quanto sopra e la più ampia diffusione della presente circolare.

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