Gilda degli Insegnanti di Benevento: Nessuno è tenuto alle cose impossibili!

Comunicato sindacale
A tutti i docenti della provincia di Benevento

“Ad impossibilia nemo tenetur!!!”
In questi giorni scanditi dalle notizie sul covid-19, la paura e l’improvvisazione diventano
pessimi consiglieri per i governanti nazionali, regionali sino ad arrivare ai comuni cittadini.
Fatta questa ovvia ma doverosa premessa, quanto appresso si dirà scaturisce da una lettura dell’art. 1 comma d del decreto legge n.6, che così recita:

“i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’ attività didattica sia stata sospesa per
l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e
per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’.“

Nel testo menzionato il Capo del Governo parla di “possibilità” e non di “obbligo” di
attivazione di didattica a distanza poiché la natura del rapporto di lavoro del personale
scolastico è di tipo civilistico rientra nel disposto dell’art. 1256 Codice civile, che
espressamente prescrive:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile . Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. …omissis…”

In buona sostanza recepisce il brocardo latino:” ad impossibilia nemo tenetur”, per cui nessuno è tenuto a fare cose impossibili.
Nel testo di cui sopra non può non rilevarsi una evidente incongruenza.
Infatti il dirigente scolastico è un componente del Collegio dei docenti, lo presiede, non è
qualcosa da esso avulso e separato.
Da sottolineare, poi, come il Collegio dei docenti non sia un’entità astratta, ma un organo
costituito da persone fisiche che si devono necessariamente incontrare, nei modi e nelle forme opportune, e confrontarsi per deliberare sulla didattica. Non è, insomma, un qualsiasi consiglio di amministrazione di una qualsivoglia società per azioni che può riunirsi in video conferenza.
Sempre nel comma de quo si evidenzia una contraddizione in termini ove venisse posto in
essere: l’attività didattica o è sospesa e vige l’art. 1256 su indicato o non lo è e quindi i docenti devono recarsi a scuola e solo colà tenere lezione.
Tertium non datur!!!
Ultimo ma non ultimo elemento di riflessione risiede nel fatto che il decreto legge deve essere convertito in legge entro sessanta giorni e pertanto in fase di conversione potrebbe subire cambiamenti.
Questo secondo diritto.
Da un punto di vista eminentemente sindacale è giusto il caso di ricordare che il telelavoro è possibile secondo il CCNL vigente solo per il personale A.T.A. ed è regolato ex articolo 138.
Per il personale docente non è possibile l’applicazione di detto articolo e nessuno può
modificare il CCNL vigente se non il Governo ed i Sindacati più rappresentativi, ma seguendo le procedure di legge.
Il telelavoro, inoltre, prevede che sia il datore di lavoro ad approntare la postazione di lavoro presso il domicilio del dipendente ed in più a verificare che ci siano tutte le condizioni di sicurezza.
Voler essere più realisti del re significa entrare, in assoluta buona fede, nella logica
dell’economia del disastro o shock economy e far passare, con la scusa dell’emergenza,
provvedimenti che invece in tempi normali non passerebbero mai.
Esempio eclatante è quanto avvenuto nel territorio di New Orleans nell’agosto del 2005 dove, causa le devastazioni dell’uragano Katrina, tutte le scuole pubbliche furono distrutte.
Tuttavia esse non sono state più ricostruite dall’amministrazione Bush e sono state trasformate in charter scools, scuole private finanziate dallo stato, con grande gioia di Milton Freedman e dei neoliberisti.
Molto meno felici furono invece i docenti statali che, a causa delle charter scools, furono
licenziati e sostituiti con personale precario a stipendio più basso.
Questo “experimentum in corpore vili”, nell’interesse dei nostri giovani e della scuola statale, non si ha da fare, poiché potrebbe essere apripista ad inquietanti scelte future, utili solamente ad agenzie pronte a vendere i propri servigi.
La scuola statale non è un mercato e qualsiasi mercimonio deve essere bandito!
Queste riflessioni sono necessarie per dovuta chiarezza.


Li 03/03/2020                                                   La Coordinatrice Provinciale FGU
                                                                        Prof.ssa Colomba DONNARUMMA