Diffida sui corsi di recupero (PAI, PIA) senza deliberazione collegiale e senza pagamento della prestazione lavorativa

Ai dirigenti degli istituti scolastici della provincia di Modena
All’albo sindacale
e p.c.
Ai Docenti di ogni plesso scolastico
Loro sedi

OGGETTO: diffida dall’imporre ai docenti corsi di recupero degli apprendimenti (PAI, PIA) per il periodo 1-12 settembre 2020 senza deliberazione collegiale e senza pagamento della prestazione lavorativa.

Premesso:

– che la nota ministeriale n. 1494 del 26 agosto 2020, a firma del dott. Marco Bruschi, Capo Dipartimento per il sistema formativo di istruzione e formazione, non può in alcun modo modificare disposizioni di legge e di contratto sull’obbligo di lavoro dei docenti;
– che il D.L. 22/2020, convertito nella L. 41/2020, individua quali “attività ordinarie” quelle inerenti il recupero e l’integrazione degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/20;
– che, altresì, il d. lgs. 75/2017 (c.d. “Madia”) stabilisce che l’orario di servizio è comunque normato dal contratto e non dalla legge;
– che l’orario settimanale di cattedra, precisamente calendarizzato, costituisce un obbligo per il personale docente solo da quando viene disposto l’inizio delle lezioni da parte della Regione territorialmente competente;
– che, nel caso della Regione Emilia Romagna, nel lasso di tempo da 1 settembre a 13 settembre 2020 l’orario di lavoro dei docenti è impegnato dalle attività programmate dal collegio dei docenti nel piano delle attività (CCNL 2007, art. 28 comma 4 e seguenti tuttora vigenti) per le necessità propedeutiche di inizio anno scolastico (collegi, consigli di classe, dipartimenti e monodisciplinari, formazione e programmazione), attività dunque che rientrano
funzionalmente nell’azione didattica successivamente da espletare;
– che i recuperi secondo il Piano di Apprendimento Individualizzato e il Piano di Integrazione degli Apprendimenti devono essere programmati e deliberati dal collegio dei docenti e non semplicemente ordinati dal dirigente scolastico nell’ambito della propria potestà organizzativa;
– che per tale attività di recupero degli apprendimenti e del curricolo, i docenti sono soggetti ad un aggravio aggiuntivo e straordinario delle condizioni lavorative mediante la necessaria intensificazione dell’attività e l’adozione di una nuova flessibilità organizzativa e didattica volta all’ampiamento dell’offerta
formativa (CCNL 2007, art. 88 comma 2 lettera a);
– che, quindi, per i suddetti recuperi consegue obbligo retributivo per il datore di lavoro (CCNL 2007, art. 88 comma 2) in favore dei docenti impegnati;
– che le risorse possono essere reperibili all’interno della contrattazione integrativa ai livelli nazionale e di istituzione scolastica, senza ulteriori oneri per lo Stato;
– che l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA deve essere oggetto di confronto tra dirigenza scolastica ed RSU e OO.SS. territoriali (art. 22 comma 8 lettera b – b1 del CCNL 2016/18);

per tutto quanto sopra premesso,

la scrivente O.S. diffida le SS.LL. dal procedere come in oggetto, al fine di evitare contenzioso a tutela della dignità lavorativa del personale docente della scuola.

Distinti saluti
Federazione GILDA-UNAMS/Gilda degli Insegnanti
Il coordinatore provinciale, Robertino Capponcelli


DIFFIDA GILDA-UNAMS PER CORSI DI RECUPERO PAI e PIA.pdf