Congedi di maternità e parentali

Presentiamo in forma grafica animata alcuni schemi riguardanti i congedi obbligatorî per le madri e facoltativi per le madri e i padri.

Negli esempi che seguono i mesi di congedo facoltativo sono immaginati suddivisi in modo che la madre benefici del massimo periodo consentito, ma in realtà sono fruibili con una diversa distribuzione tra madre e padre.

ATTENZIONE: gli schemi sottostanti non comprendono una delle modifiche che il D. Lgs 80/2015 apportò al D. Lgs 151/2001: la retribuzione al 30% è dovuta non fino ai sei anni del/la bambino/a, bensì fino agli otto anni d’età (art. 9). [questo paragrafo è stato aggiunto il 21/12/2021]

Congedo obbligatorio della madre

Congedo obbligatorio della madre – I cinque mesi possono essere fatti iniziare due mesi prima del parto previsto. A parto avvenuto, anche nel caso di nascite premature, tale periodo di congedo obbligatorio è riassegnato conseguentemente.

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Congedo facoltativo della madre (o del padre) – Il primo dei sei mesi di congedo facoltativo è retribuito al 100% mentre i restanti cinque mesi sono retribuiti al 30%. Se si gode del congedo facoltativo oltre il sesto anno di età del/la figlio/a, tale congedo non è retribuito. Il diritto al congedo è esteso dalle recenti norme fino al compimento del dodicesimo anno del/la figlio/a. Non è obbligatorio fruire dei mesi di congedo in blocco, ovvero in modo continuativo, e il congedo come tale è sospeso se il/la figlio/a si ammala.

Congedo facoltativo del padre (o della madre) -

Congedo facoltativo del padre (o della madre) – L’altro genitore (nel nostro esempio il padre) può godere di ulteriori quattro mesi di congedo facoltativo, estendibili a cinque mesi se gli ultimi tre dei quattro sono stati goduti in modo continuativo.

Congedo facoltativo del padre (4 mesi)

Congedo facoltativo dell’altro genitore (il padre, nel nostro esempio) di quattro mesi (o di cinque mesi, come nella sottostante rappresentazione) – Anche questo congedo perde la retribuzione al 30%, se è richiesto oltre il sesto anno del/la figlio/a.

Congedo facoltativo del padre (5 mesi)

Congedo facoltativo dell’altro genitore (il padre, nel nostro esempio) di cinque mesi (o di quattro mesi, come nella sottoprastante rappresentazione) – Anche questo congedo perde la retribuzione al 30%, se è richiesto oltre il sesto anno del/la figlio/a.

congedo-facoltativo-genitore-solo

Congedo del genitore solo (per es. per abbandono o non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, o per morte dello stesso) – Il congedo di diritto è complessivamente di dieci mesi, il primo dei quali retribuito al 100% e gli altri nove al 30%, purché goduti entro i sei anni del/la figlio/a. Non è obbligatorio fruire dei mesi di congedo in blocco, ovvero in modo continuativo.